INSTALLAZIONE DI ANTENNE

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Tenuto contro di una certa confusione che spesso attinge radioamatori e non solo, ho di seguito raccolto, esemplificandone il contenuto, le disposizioni normative in materia di installazione di antenne indispensabili al funzionamento degli apparati radioamatoriali.

 

Ebbene, il Decreto 1° marzo 2021 (Modifiche all’allegato n. 26 al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», recante la normativa tecnica di disciplina dell’attività radioamatoriale), con l’articolo 17 (Installazione di antenne), stabilisce che: «1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all’art. 209 del codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica. 2. L’installazione dell’impianto d’antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni».

 

Sicché, ai sensi del citato articolo 209 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica): «1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. 2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi. 3. Si applicano all’installazione delle antenne l’articolo 91, nonché il settimo comma dell’articolo 92. 4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero. 5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un’equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall’autorità giudiziaria».

 

Art. 91 (Limitazioni legali della proprietà): «2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (…) 5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità. 6. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture».

 

Art. 92 comma 7 (Servitù): «Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù».

 

Giurisprudenza

In ambito condominiale, i comproprietari degli spazi comuni non possono opporsi alla installazione di antenne ad uso radioamatoriale da parte di un condomino. Tuttavia, precisano i giudici: «non v’è dubbio che il diritto all’installazione dell’antenna nell’altrui proprietà, se, da un lato, costituisce esplicazione del più generale diritto di libertà di manifestazione del pensiero e di informazione, costituzionalmente garantito dall’art. 21 Cost., dall’altro lato, il suo riconoscimento non può ritenersi incondizionato, ma subordinato all’impossibilità di assicurare altrimenti la percezione ottimale del segnale radio, utilizzando spazi propri». È altresì chiarito che il diritto all’installazione dell’antenna ad uso radioamatoriale non è del tutto assimilabile al diverso diritto circa l’installazione dell’antenna televisiva, soprattutto considerata la «non sovrapponibilità delle esigenze tecniche, sottese alla realizzazione dei due diritti» (Corte d’Appello di Bari, Sezione I civile, Sentenza 20-29 aprile 2021 n. 829).