L’attività di radioamatore è regolata dal Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 (Suppl. Ordinario n. 150) –, con particolare riferimento al Capo VII, dall’articolo 134 all’articolo 145, nonché dal Decreto 1 marzo 2021 recante la normativa tecnica di disciplina dell’attività radioamatoriale, che modifica l’allegato n. 26 al Decreto Legislativo sopra indicato.

 

Ebbene, al fine di rendere più snella l’illustrazione della materia in esame, sia per chi ancora non la conosce, sia per chi ha poca dimestichezza con il linguaggio giuridico, ho pensato di riassumere qui di seguito, molto succintamente, i passaggi più significativi.

 

Ciò premesso, l’attività di radioamatore consiste nell’espletamento di un servizio di intercomunicazione svolto in linguaggio chiaro o con l’uso di codici internazionalmente ammessi e riconosciuti, per mezzo di strumento radioelettrico, anche via satellite.

 

La medesima attività è effettuata da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale e senza alcun interesse di lucro.

 

Al di fuori della sede dell’impianto di radiotrasmissione, come meglio specificato più avanti, detta attività può essere svolta con apparato portatile su mezzo mobile, ad esclusione di quello aereo.

 

Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario che l’interessato sia in possesso della relativa patente di operatore, la quale si consegue a seguito del superamento di apposito esame.

 

Perciò, l’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità; abbia età non inferiore a sedici anni; sia in possesso, appunto, della relativa patente; non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché ne durano gli effetti e sempre che non sia intervenuta la riabilitazione.

 

A ciascuna stazione di radioamatore il Ministero assegna uno specifico nominativo, modificabile solo dal Ministero stesso. Il nominativo è formato dalla lettera I cui può seguire una seconda lettera, seguita da una singola cifra legata alla regione di appartenenza, ed ancora da un gruppo di lettere.

 

In caso di calamità o di particolari contingenze di interesse pubblico, le Autorità competenti possono autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dal piano delle frequenze riservate all’attività radiantistica.

 

Così come, previa comunicazione agli organi periferici del Ministero, può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive.

 

L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore ha validità fino a dieci anni, ed il rinnovo si perfeziona con la presentazione o invio all’ispettorato territoriale del Ministero della dichiarazione di prosecuzione dell’attività radiantistica.

 

L’esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme e regolamentari vigenti e con l’osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

 

È dunque vietato l’uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo trattarsi di altro titolare di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. Ma in tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.

 

Le radiocomunicazioni sono consentite con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate. Inoltre è consentita l’interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell’attività di radioamatore.

 

Come in precedenza accennato, le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro, anche attraverso l’impiego delle abbreviazioni internazionali in uso, ripetendo il nominativo della stazione emittente all’inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse.

 

Riguardo alla installazione delle antenne di radioamatore – fermo restando il rispetto delle norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica –, i proprietari di immobili o di porzioni di essi non possono opporsi alla installazione. Tuttavia, le antenne ed i relativi sostegni, cavi ed accessori, non devono impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o terzi; ed ancora, non devono provocare turbative ed interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni. È inoltre necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta, se comunque richiesta, un’equa indennità la quale, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata  dall’autorità giudiziaria.

 

Infine, le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o auto-costruite, devono comunque rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.